SUPERBONUS 110%

GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NEL CONDOMINIO

ECOND E IL SUPERBONUS 110%

Gli interventi in condominio che aumentano il livello di efficienza energetica o riducono il rischio sismico dell’edificio possono oggi beneficiare di una detrazione fiscale pari al 110% della spesa sostenuta, il cosiddetto Superbonus 110%.

Econd sta gestendo in 11 condomini che amministra tra Milano e Bergamo altrettanti progetti di efficientamento energetico con i quali sarà possibile usufruire di questa incredibile agevolazione.

Vediamo più nel dettaglio in che cosa consiste il Superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica in ambito condominiale.

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL CONDOMINIO

Gli interventi di efficientamento energetico in condominio che danno diritto al Superbonus 110%, cosiddetti “interventi trainanti”, sono:

  • gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi (c.d. cappotto termico) che superi il 25% della superficie disperdente lorda;
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento e/o il raffrescamento e/o la fornitura di acqua calda sanitaria.

A condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei interventi appena menzionati, è possibile usufruire dell’agevolazione anche i seguenti ulteriori interventi, cosiddetti “interventi trainati”:

  • interventi di efficientamento energetico già rientranti nel cosiddetto “ecobonus”;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
  • installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.

I REQUISITI DEGLI INTERVENTI

Per poter accedere al Superbonus 110%, gli “interventi trainanti”, oltre che dover essere realizzati nel rispetto delle disposizioni attuative ministeriali, devono assicurare nel loro complesso ed eventualmente insieme agli “interventi trainati” il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Il miglioramento energetico deve essere dimostrato mediante un attestato di prestazione energetica (cosiddetto “APE”) rilasciato prima e dopo l’intervento da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

L’AGEVOLAZIONE FISCALE

Il Superbonus 110% consiste in una detrazione fiscale pari al 110% dell’importo complessivamente speso, entro i limiti previsti, per gli interventi effettuati in Condominio per migliorare l’efficienza energetica dell’edificio da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

Per fare un esempio, laddove la spesa sostenuta dal singolo condòmino per tali interventi sia pari a 10.000 €, questi maturerà un credito di imposta pari a 11.000 € (10.000 € x 110% = 11.000 €) da recuperare in un quinquennio in misura di 2.200 € per ciascun anno (11.000 € : 5 = 2.200 €).

Questo significa che, nell’esempio appena fatto, ciascun condomino potrà portare ogni anno in detrazione 2.200 € dalle imposte dovute nella dichiarazione dei redditi, nei limiti di tali imposte.

In alternativa all’utilizzo nella dichiarazione dei redditi, il credito di imposta potrà essere utilizzato sotto forma di sconto dai fornitori per i beni e servizi prestati per le opere agevolate oppure mediante cessione del credito stesso a istituti di credito.

In questi ultimi casi, l’agevolazione al netto del costo dello sconto riconosciuto dai fornitori o per la cessione del credito dovrebbe consentire ai condomini di recuperare il 100% delle spese.

Ciascun condomino è libero di optare per l’utilizzo diretto della detrazione, oppure per la cessione o lo sconto, anche in base al proprio regime reddituale.

IL CALCOLO DEL SUPERBONUS

La detrazione per gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi effettuati nei condomini è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 40.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio composto fino a otto unità immobiliari;
  • 30.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio composto da più di otto unità immobiliari.

La detrazione per la sostituzione degli impianti di climatizzazione è calcolata invece su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • 20.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio composto fino a otto unità immobiliari;
  • 15.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio composto da più di otto unità immobiliari.

Per quanto riguarda le spese per gli interventi trainati, sono invece riconosciute le seguenti detrazioni:

  • le spese per gli interventi di efficientamento energetico rientranti nel cosiddetto “ecobonus” sono detraibili nei limiti previsti per ciascun intervento;
  • le spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla linea elettrica dell’edificio sono deducibili fino a un massimo di 48.000 € e comunque nel limite di 2.400 € per ogni kW di potenza;
  • le spese per l’installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati sono detraibili fino a 1.000 € per ogni kW di capacità di accumulo, fino a un massimo di 48.000 € e comunque di 2.000 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto;
  • le spese per l’installazione di paline per la ricarica di veicoli elettrici sono deducibili fino a un massimo di 3.000 €.

ADEMPIMENTI

Per poter beneficiare del Superbonus 110% è necessario per gli interventi di efficientamento energetico il rilascio di una asseverazione da parte di un professionista abilitato, dotato di apposita polizza assicurativa, che attesti la conformità dell’intervento realizzato ai requisiti tecnici richiesti e la congruità delle spese sostenute.

 Una copia dell’asseverazione va trasmessa all’ENEA, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energie e lo sviluppo economico sostenibile.

 Per la cessione del credito o lo sconto in fattura è invece richiesto un visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione rilasciato da un professionista abilitato.

 Le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni, delle asseverazioni e del visto di conformità sono detraibili.

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